Applicazione del D.lgs 81/08

Il Decreto Legislativo n° 81 del 2008 inerente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è applicabile a tutte le attività pubbliche e private, fanno eccezione i liberi professionisti che lo applicano solo per l’art. 26 e cioè in regime di lavori in appalto, ovvero in ambito di cantiere temporaneo o mobile. Le figure principali previste dal decreto suddetto sono: il Datore di Lavoro (DL), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nominato direttamente dal Datore di Lavoro (funzione non delegabile), il Medico Competente (MC), ove la tipologia dell’attività lo preveda ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nominato dai lavoratori nell’ambito delle RSU se presenti ovvero tra i lavoratori stessi.

Le figure sopra individuate collaborano alla stesura del Documento di Valutazione del Rischio mettendo, ognuno per la propria funzione, l’esperienza e le capacità tecniche per l’individuazione dei rischi, l’analisi degli stessi e le relative misure preventive adottate o da adottare con un programma di miglioramento.

L’informazione e la formazione dei lavoratori contribuiscono, a far sì che le misure preventive adottate siano realmente efficaci a vantaggio della sicurezza e della salute dei lavoratori, abbinata alla vigilanza richiesta al Datore di Lavoro, sull’applicazione delle norme e le procedure operative.

Responsabilità per il D.lgs 81/08

Il principale responsabile dell’applicazione del D.Lgs 81/08 è il DL, per il quale sono previsti gli obblighi principali e la vigilanza dell’attuazione di quanto stabilito come misure preventive e procedurali. Anche i dirigenti hanno gli stessi obblighi e non possono quindi ritenersi esclusi da tali responsabilità. Scendendo, in quella che può rappresentare una piramide organizzativa, si trovano i lavoratori, dove anch’essi all’art. 20 sono coinvolti negli obblighi, chiaramente condizionati dal sistema progettato, organizzato e vigilato dal DL e sulla base dell’informazione e formazione ricevuta. Pertanto rispetto ad un evento negativo con esiti importanti non è immediatamente individuabile il soggetto responsabile, infatti, sebbene il datore di lavoro sia il primo ad essere oggetto di indagine, se questo dimostrerà di aver assolto correttamente gli obblighi l’attenzione si sposterà su soggetti diversi.